Centro Whistleblowing

Whistleblowing: disciplina introdotta dal D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, che recepisce la Direttiva (UE) 2019/1937

Soggetti interessati al rispetto della disciplina “Whistleblowing”

    Gli enti tenuti a dotarsi di un sistema di gestione delle segnalazioni di illeciti e di protezione del segnalante sono:

    • soggetti pubblici (PA, autorità amministrative indipendenti, organismi di diritto pubblico, enti pubblici economici, società in house etc.)
    • soggetti del settore privato che
      • nell’ultimo anno abbiano impiegato in media almeno 50 lavoratori subordinati (con contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato);
      • rientrano nei settori previsti dall’allegato al D.Lgs. 24/2023 parti I e II (tra cui in particolare enti che si occupano di servizi finanziari, di prevenzione del riciclaggio, di sicurezza dei trasporti o tutela dell’ambiente) a prescindere dal numero di lavoratori impiegati;
      • abbiano adottato un Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01 a prescindere dal numero di lavoratori impiegati.

    Le violazioni oggetto di segnalazione

      Ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a del D.Lgs. 24/2023, per violazioni si intendono:

      • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
      • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
      • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
      • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione (rientrano in quest’ambito, ad esempio le frodi IVA);
      • atti od omissioni riguardanti il mercato interno (violazioni riguardanti la libera circolazione di persone, merci e capitali, ivi compresi quelle attinenti ad aiuti di Stato, libera concorrenza e imposte sulle società);
      • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

      Canale di segnalazione interna

      Gli enti destinatari della riforma devono attivare canali interni che garantiscano (anche tramite la crittografia) la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.